TRADUZIONI GIURATE CON ASSEVERAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE
Il nostro ufficio provvede a traduzioni con asseverazioni tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto, ai sensi dell’art. 5 del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, dal Cancelliere dell' ufficio giudiziario (compreso l’Ufficio del Giudice di Pace);
I nostri traduttori sono iscritti dall’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale, e al Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio.
Per traduzioni utilizzabili all'estero, di solito nel caso di documenti scritti in italiano (o anche in italiano, nel caso di certificazioni plurilingue) e tradotti in un’altra lingua, può essere necessario far prima legalizzare la firma del Cancelliere o del Notaio dalla competente Procura presso il Tribunale , procedendo poi a una seconda legalizzazione presso la rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per lo Stato di destinazione e accreditata in Italia.
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SERVIZIO DI APOSTILLE (Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961)
Il servizio di Apostille prevede oltre alla traduzione, anche la legalizzazione del documento che dovrà essere presentato all'estero, a enti o autorità. Il documento avrà valore legale, e potranno averne diritto i cittadini di quei i paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
(Per casi specifici di esenzione, ai sensi di accordi e convenzioni internazionali o normative comunitarie settoriali si rinvia all'Archivio dei Trattati internazionali ATRIO, curato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).
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Per l’uso negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la doppia legalizzazione viene sostituita dall’Apostille, la cui competenza appartiene anch’essa alla competente Procura presso il Tribunale; è prevista l’esenzione anche dall’Apostille per l’uso in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (e fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977, alla quale si fa rinvio).
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GIURAMENTO PRESSO L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
Il nostro servizio di giuramento è rivolto ai soli atti dello stato civile da trascrivere nei Comuni italiani.
Il nostro traduttore verrà ricevuto direttamente dall’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
IMPORTANTE - Per molte finalità, fra le quali rientra la richiesta della cittadinanza italiana, è necessaria la terzietà del traduttore, che non può dunque essere la stessa persona (o una delle persone) menzionata nel documento da tradurre.
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SERVIZIO URGENZA FERIALE E FESTIVI
Offriamo inoltre anche un servizio adatto a coloro che hanno una particolare urgenza nell'ottenere la traduzione.
Disponibilità anche feriali e festivi, per un servizio espresso h24.
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